Regolamento


Art. 1
I cultori della materia collaborano con il personale docente dell’Accademia di Belle Arti di Bari per lo svolgimento di attività didattiche seminariali e di esercitazioni e ricerca, presentati e legati a progetti approvati dal Consiglio Accademico, nonché per lo svolgimento degli esami di profitto e di diploma secondo le disposizioni dell’art. 42, RD. 4 giugno 1938, n. 1269. I Cultori della materia non possono tenere lezioni frontali, possono invece svolgere attività inerenti il progetto se autorizzati dal docente proponente.
Non è consentito ai cultori l’espletamento di funzioni diverse da quelle espressamente attribuite ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento. Ogni diversa disposizione provvidenziale o negoziale è pertanto da ritenersi nulla e improduttiva di qualunque effetto giuridico.
L’attività di Cultore della materia deve essere svolta sempre in presenza del docente titolare della disciplina e/o il docente di seconda fascia se previsto dalla disciplina d'insegnamento.

Art. 2
Le funzioni di Cultore della materia sono svolte su base volontaria. Esse tendono a soddisfare interessi culturali ed artistici dei cultori in quanto favoriscono l’aggiornamento professionale, il confronto delle idee e la partecipazione ai progetti di ricerca.
Lo svolgimento delle funzioni, secondo quanto disposto dalle norme di legge è totalmente gratuito, non dà diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.
Per l’assolvimento delle proprie funzioni il Cultore della materia è tenuto a garantire una presenza corrispondente ad almeno il 50% delle ore di lezione frontale del docente titolare della disciplina.
Non può essere conferita la nomina di Cultore della materia ad allievi iscritti all’Accademia di Belle Arti di Bari. Il verificarsi di tale situazione comporta l’immediata decadenza della eventuale nomina già conferita quale Cultore della materia.

Art. 3
La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia deve essere presentata al Consiglio Accademico, entro il 30 novembre di ciascun anno accademico, da un docente titolare di un corso di insegnamento, con il consenso dell'interessato.
La proposta, motivata e sottoscritta, dovrà fare riferimento a un insegnamento e a un settore disciplinare afferente al docente proponente.
La nomina di Cultore della materia avviene con decreto della Direzione, previo parere favorevole del Consiglio Accademico.
La richiesta di attribuzione della qualifica, formulata utilizzando il modulo predisposto, deve essere accompagnata da dichiarazione di accettazione del presente Regolamento, da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 4 e da un curriculum dettagliato che illustri gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite funzionali al progetto proposto , i titoli artistici e gli eventuali titoli didattici posseduti.

Art. 4
Per il conferimento della nomina a Cultore della materia è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio (Accademia di Belle Arti o Titolo universitario unitamente ad un’adeguata attività artistico-professionale.

  • Diploma di Accademia di Belle Arti vecchio ordinamento, diploma accademico di I livello, Titolo universitario di primo livello e dopo il conseguimento del Diploma
  • Titoli di studio conseguiti presso l’Accademia di Belle Arti, Conservatorio o Università
  • Titoli artistico professionali coerenti con la materia prescelta (mostre, pubblicazioni, riconoscimenti di merito in corsi o concorsi pertinenti con la disciplina richiesta


Art. 5
La nomina a Cultore della materia ha validità annuale e può essere prorogata per altre due volte consecutive con semplice richieste del titolare del corso proponente da presentarsi ogni anno il 30 novembre, accompagnata da dichiarazione di disponibilità dell’interessato.
Alla scadenza del triennio è comunque consentito il rinnovo della qualifica secondo le procedure di cui all’art. 3 e alle medesime condizioni previste dalla norma e dal presente regolamento.
Il docente titolare della disciplina, al termine di ciascun anno accademico, è tenuto a produrre una dettagliata relazione circa l’attività svolta dal Cultore della materia.
La Direzione può, per giustificato motivo, revocare in qualsiasi momento l’attribuzione della qualifica di Cultore della materia.

Art. 6
Il Cultore della materia può fare uso della qualifica di “Cultore della materia” soltanto nel periodo di attribuzione da parte dell’Accademia di Belle Arti di Bari e con l’indicazione della disciplina per la quale è stata conferita, in coerenza con quanto certificato dai decreti di nomina e dagli eventuali attestati richiesti in merito alle funzioni svolte.

Art. 7
La certificazione attestante lo svolgimento delle funzioni quale Cultore della materia può essere rilasciata a richiesta dell’interessato, al termine dell’anno accademico di riferimento qualora sussistano le seguenti condizioni:

  • Presenza corrispondente il 50% delle ore di lezione frontale del docente titolare della disciplina;
  • Relazione del docente titolare della disciplina circa il positivo assolvimento delle funzioni quale Cultore della materia.
  • L’attestato di Cultore della Materia rilasciato dall’Accademia di Belle Arti è spendibile ai fini previsti dalla legge.


Art. 8
I Cultori della materia sono iscritti, a cura del Direttore, in apposito elenco che verrà pubblicato nel sito web.
In tale elenco devono essere  indicati i seguenti dati:

  • Generalità del cultore
  • Docente proponente
  • Data del decreto attributivo
  • Eventuali proroghe annuali richieste


Art. 9
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall’anno accademico 2013/2014. L’approvazione da parte del Consiglio accademico lo rende immediatamente operativo.
Eventuali modifiche al presente Regolamento effettuate dal Consiglio Accademico nel corso dell’anno diventano attuative subito e sono applicate a coloro che ricoprono l’incarico di cui all’art. 5 del presente regolamento.

 


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