(Legge 21/12/1999 n° 508 e D.P.R. n°132 del 28/02/2003)
Titolo I - Principi generali
Titolo II - Organi dell'Accademia
Titolo III - Uffici ed Organizzazione Amministrativa
Titolo IV - Norme finali e transitorie
Titolo I - Principi generali
- Art. 1: Finalità ed autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Bari.
- Art. 2: Principi generali di programmazione ed organizzazione.
- Art. 3: Ricerca e didattica.
- Art. 4: Diritto allo studio.
- Art. 5: Rapporti con l'esterno.
Titolo II - Organi dell'Accademia
- Art. 6: Organi dell'Accademia
- Art. 7: Presidente.
- Art. 8: Direttore.
- Art. 9: Consiglio di Amministrazione.
- Art. 10: Consiglio Accademico.
- Art. 11: Collegio dei professori.
- Art. 12: Consulta degli studenti.
- Art. 13: Nucleo di valutazione.
- Art. 14: Collegio dei revisori dei conti.
Titolo III - Uffici ed Organizzazione Amministrativa
Titolo IV - Norme finali e transitorie
Titolo I - Principi generali
Art. 1 - Finalità ed autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Bari
- L'Accademia di Belle Arti di Bari, di seguito denominata , ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e della L. 21/12/1999 n° 508, è sede primaria dell'Alta Formazione e specializzazione artistica. L'Accademia è istituzione pubblica dotata di capacità di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze e pratiche artistiche, scientifiche e tecnologiche.
- L'Accademia, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, divulgativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'insegnamento, l'attività di ricerca e di produzione promuovendo la formazione artistica, culturale e professionale degli studenti e lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti, anche mediante forme di cooperazione con altre istituzioni, università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali nonché la diffusione della produzione artistica, tecnica e scientifica.
- L'Accademia potrà costituire, sulla base della contiguità territoriale e nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 508/99 nonché strutture delle università.
- L'Accademia realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme sancite dalla legge 21/12/1999, n°508 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei principi generali dell'ordinamento.
Art. 2 - Principi generali di programmazione ed organizzazione
- L'Accademia realizza le sue finalità tramite l'applicazione di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.
- L'Accademia adegua l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia ed economicità anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale.
- Per la realizzazione dei fini specificati nell'art.1 del presente Statuto, l'Accademia provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e d'insegnamento del personale docente e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre Istituzioni dell'A.F.A.M., con le l'Università, con enti pubblici, con enti e soggetti privati, con associazioni e cooperative, con enti e strutture professionali attivi nei settori delle arti, della comunicazione e della produzione, attraverso l'istituzione di centri e consorzi, la stipula di convenzioni e la sottoscrizione di contratti.
Art. 3 - Ricerca e Didattica
- L'Accademia, riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.
- L'Accademia, riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per la conoscenza e la produzione delle Arti, favorisce le iniziative proposte dalle strutture dell'Accademia e dai singoli docenti.
- Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, le strutture didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia le metodologie d'insegnamento garantendo la coerenza con gli ordinamenti curriculari.
Art. 4 - Diritto allo studio
- L'Accademia, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto allo studio, promuove ed intensifica i rapporti con l'E.Di.S.U., ente regionale istituzionalmente preposto all'organizzazione ed erogazione di servizi finalizzati a favorire il diritto allo studio, e/o con altri enti similari, per rendere effettiva la fruizione dei servizi e dei benefici previsti dalla legge.
- L'Accademia rende effettivo il diritto allo studio, inoltre, predisponendo spazi ed attrezzature adeguati che consentano la piena partecipazione all'attività formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio o d'impedimento, ricorrendo anche a strutture decentrate e favorendo l'istituzione di corsi per studenti lavoratori nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99.
- L'Accademia, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, può erogare assegni o borse di studio ed attivare altre forme di sostegno economico allo studio. Tali interventi devono tener conto del merito e delle condizioni economiche degli studenti in conformità alla normativa vigente.
- L'Accademia attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione artistica, culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.
- L'Accademia organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti, allo scopo di agevolare la corretta individuazione del percorso formativo e promuovere il rapporto con il mondo del lavoro già durante il corso degli studi.
- Al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, il Consiglio Accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate previste dal relativo regolamento, sentito il Consiglio di Amministrazione e la Consulta degli Studenti, può determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studi.
- Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Accademia attraverso il pagamento di contributi determinati in relazione a standard di costi dei servizi didattici, nonché in riferimento al reddito e al merito.
Art. 5 - Rapporti con l'esterno
- L'Accademia, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi territoriali, nazionali, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca artistica e con enti pubblici ed enti e soggetti privati.
- L'Accademia realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema scolastico, educativo e della formazione professionale.
- Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Accademia può sviluppare attività di consulenza, di produzione, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l'Accademia può partecipare, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n.341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.
Titolo II - Organi dell'Accademia
Art. 6 - Organi dell'Accademia
- Sono organi dell'Accademia:
- il presidente;
- il direttore;
- il consiglio di amministrazione;
- il consiglio accademico;
- il collegio dei professori;
- la consulta degli studenti;
- il nucleo di valutazione;
- il collegio dei revisori;
- Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni. I componenti di tali organi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
- I compensi dovuti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti definiti dal decreto Ministeriale di cui al comma 3 dell'art.4 del DPR 132 /2003.
Art. 7 – Presidente
- Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'art.6 comma 1 del D.P.R. n°132 del 28.O2.2003. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
- Il presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
- Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
- Il presidente adotta, ai sensi dell'art.14 comma 4 del D.P.R. 132 del 28.02.2003, con proprio decreto, i regolamenti interni, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.
Art. 8 – Direttore
- Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle attività e alle collaborazioni per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico. In particolare il direttore:
- stipula convenzioni con altre Accademie e con Università italiane e straniere per l'attuazione di progetti, attività culturali, didattiche, di ricerca e produzione artistica;
- sovrintende sulle attività di formazione, di ricerca e produzione e sui relativi servizi dell'Accademia;
- convoca e presiede il consiglio accademico e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
- convoca e presiede il collegio dei professori, stabilisce l'ordine dei lavori e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
- nomina le commissioni per gli esami e ne fissa il calendario su proposta delle strutture didattiche interessate, come da regolamento didattico;
- è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;
- predispone la relazione annuale sulle attività dell'Accademia, in collaborazione col consiglio accademico,
- è componente di diritto, con voto deliberante, del consiglio di amministrazione;
- si avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, di un vicedirettore e di delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Accademia, e nominati con propri decreti, nei quali sono precisati i compiti e i settori di competenza; il direttore vicario, designato fra i professori di ruolo, supplisce il Direttore, in tutte le funzioni che non siano a questi espressamante riservate da specifica disposizione regolamentare e legislativa, nei casi di impedimento o di assenza, nonché per gli atti di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio e fino all'entrata in carica del nuovo eletto;
- in caso di dimissioni, presentate e confermate, il professore con maggiore anzianità di servizio provvede, entro i 60 giorni successivi alla conferma delle dimissioni, alla indizione delle votazioni per l'elezione del nuovo direttore.
- Il direttore è eletto dai docenti e assistenti dell'istituzione, tra i docenti, anche di altre istituzioni A.F.A.M., in possesso di particolari requisiti di professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a della legge 508/99.
- In sede di prima applicazione e sino all'adozione del predetto regolamento, il direttore è eletto tra i docenti di ruolo in servizio da almeno cinque anni nelle istituzioni A.F.A.M. in possesso di esperienza professionale e di direzione, o di vice direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
- Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.
- Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
- Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
Art. 9 - Consiglio di Amministrazione
- Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
- Fanno parte del consiglio di amministrazione:
- il presidente;
- il direttore;
- un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico;
- uno studente designato dalla consulta degli studenti;
- un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati;
- Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, che contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
- I consiglieri di cui al comma 2 lett. e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
- Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
- Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. In particolare:
- delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
- definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3,lettera a), del D.P.R. 132/03 la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
- approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto
consuntivo; - definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. Tale definizione è approvata dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
- vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.
- approva il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, sentito il consiglio accademico;
- determina l'ammontare dei contributi richiesti agli studenti;
- delibera l'eventuale costituzione di appositi comitati per la gestione di progetti finanziati o cofinanziati con fondi comunitari, nazionali e di Accademia, sentito il Consiglio accademico;
- delibera le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento dei compiti della consulta degli studenti;
- delibera il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento dell'Accademia, dallo statuto e dai regolamenti;
- Il consiglio di amministrazione assume le sue deliberazioni a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 10 - Consiglio accademico
- Il consiglio accademico è composto da 9 (nove) componenti.
- Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
- sei tra docenti di ruolo dell'istituzione, con almeno cinque anni di servizio, eletti dal corpo docente, che abbiano svolto attività culturale e professionale nel campo artistico, della produzione e della ricerca;
- due studenti designati dalla consulta degli studenti.
- ll consiglio accademico:
- determina il piano d'indirizzo, la programmazione, la promozione e il coordinamento delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, e ne verifica l'attuazione;
- definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica;
- delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;
- esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma7, lettera e), della predetta legge;
- delibera il calendario accademico;
- determina i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;
- esprime parere al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare dei contributi degli studenti;
- esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio d'Amministrazione
- Il Consiglio accademico, nell'adempimento delle sue funzioni, si avvale dei pareri, indicazioni e proposte avanzati dal collegio dei professori ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 132/03.
Art. 11 - Collegio dei professori
- Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo convoca e lo presiede, da tutti i docenti e assistenti in servizio presso l'Accademia;
- Il collegio dei professori:
- esprime parere sulla costituzione e modificazione delle strutture didattiche e di ricerca;
- esprime parere sui criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;
- esprime parere sulle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica.
Art. 12 - Consulta degli studenti
- La consulta degli studenti è l'organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Accademia;
- La consulta degli studenti è composta da un numero di studenti, eletti dagli iscritti dell'Accademia, proporzionato agli stessi come da art. 12, comma 1 del D.P.R. 132/03; ad essi si aggiungono i rappresentanti degli stessi nominati nel Consiglio Accademico di cui all'art. 10 del presente Statuto;
- La consulta degli studenti esercita le funzioni consultive e propositive previste dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, e avanza richieste e indicazioni al consiglio di amministrazione e al consiglio accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.
Art. 13 - Nucleo di valutazione
- Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
- Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
- ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
- redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sull base dei criteri generali daterminati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il Cnam; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
- acquisisce, periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto sulla relazione annuale di cui alla lettera b).
- L'Accademia assicura al nucleo di valutazione la piena autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1988, n.88.
- Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.
- Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
Titolo III - Uffici ed Organizzazione Amministrativa
Art. 15 - Uffici ed organizzazione amministrativa
- Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia.
- Alle strutture di cui al comma 1 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia.
- L'incarico di direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Accademia, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
- L'incarico di cui al comma 3 può essere attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Accademia, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto Legislativo 3 marzo 2001, n. 165.
Titolo IV - Norme finali e transitorie
Art. 16 - Norme finali e transitorie
Fa parte integrante del presente Statuto, costituendone fonte normativa, il seguente Allegato A - Fonti Normative dell'Istituto - contenente le procesure di adozione dello stesso Statuto, del Regolamento Didattico, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, del Regolamento degli uffici amministrativi.
* Annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 6451/09.
Allegato A
Fonti normative dell'Istituto
Statuto
- Lo Statuto è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
- È trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
- Lo Statuto, approvato ai sensi del comma precedente, entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Istituto.
- La revisione dello Statuto avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.
Regolamento didattico
- Il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.
- È deliberato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli studenti.
- In sede di prima applicazione il Regolamento Didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio d'Amministrazione.
- Il testo del Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, acquisito il parere del Cnam, esercita il controllo.
- Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'istituto.
- La revisione del Regolamento didattico avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.
Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità
- Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'istituto.
- È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
- In sede di prima applicazione il Consiglio di Amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti e delibera, secondo uno schema-tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
- Il testo del Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
- Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'istituto.
- La revisione del Regolamento di amministrazione, finanze e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.
Regolamento degli Uffici Amministrativi
- Il Regolamento degli Uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
- È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'Amministrazione sentito il Consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento funzione pubblica.
- Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'istituto.
- La revisione del Regolamento degli Uffici amministrativi avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.