(Legge 21/12/1999 n° 508 e D.P.R. n°132 del 28/02/2003)

Titolo I - Principi generali
Titolo II - Organi dell'Accademia
Titolo III - Uffici ed Organizzazione Amministrativa
Titolo IV - Norme finali e transitorie


Titolo I - Principi generali


Titolo II - Organi dell'Accademia


Titolo III - Uffici ed Organizzazione Amministrativa


Titolo IV - Norme finali e transitorie


Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Finalità ed autonomia dell'Accademia di Belle Arti di Bari

  1. L'Accademia di Belle Arti di Bari, di seguito denominata , ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e della L. 21/12/1999 n° 508, è sede primaria dell'Alta Formazione e specializzazione artistica. L'Accademia è istituzione pubblica dotata di capacità di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze e pratiche artistiche, scientifiche e tecnologiche.
  2. L'Accademia, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, divulgativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'insegnamento, l'attività di ricerca e di produzione promuovendo la formazione artistica, culturale e professionale degli studenti e lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti, anche mediante forme di cooperazione con altre istituzioni, università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali nonché la diffusione della produzione artistica, tecnica e scientifica.
  3. L'Accademia potrà costituire, sulla base della contiguità territoriale e nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 508/99 nonché strutture delle università.
  4. L'Accademia realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme sancite dalla legge 21/12/1999, n°508 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 2 - Principi generali di programmazione ed organizzazione

  1. L'Accademia realizza le sue finalità tramite l'applicazione di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.
  2. L'Accademia adegua l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia ed economicità anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale.
  3. Per la realizzazione dei fini specificati nell'art.1 del presente Statuto, l'Accademia provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e d'insegnamento del personale docente e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre Istituzioni dell'A.F.A.M., con le l'Università, con enti pubblici, con enti e soggetti privati, con associazioni e cooperative, con enti e strutture professionali attivi nei settori delle arti, della comunicazione e della produzione, attraverso l'istituzione di centri e consorzi, la stipula di convenzioni e la sottoscrizione di contratti.

Art. 3 - Ricerca e Didattica

  1. L'Accademia, riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.
  2. L'Accademia, riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per la conoscenza e la produzione delle Arti, favorisce le iniziative proposte dalle strutture dell'Accademia e dai singoli docenti.
  3. Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, le strutture didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia le metodologie d'insegnamento garantendo la coerenza con gli ordinamenti curriculari.

Art. 4 - Diritto allo studio

  1. L'Accademia, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto allo studio, promuove ed intensifica i rapporti con l'E.Di.S.U., ente regionale istituzionalmente preposto all'organizzazione ed erogazione di servizi finalizzati a favorire il diritto allo studio, e/o con altri enti similari, per rendere effettiva la fruizione dei servizi e dei benefici previsti dalla legge.
  2. L'Accademia rende effettivo il diritto allo studio, inoltre, predisponendo spazi ed attrezzature adeguati che consentano la piena partecipazione all'attività formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio o d'impedimento, ricorrendo anche a strutture decentrate e favorendo l'istituzione di corsi per studenti lavoratori nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99.
  3. L'Accademia, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, può erogare assegni o borse di studio ed attivare altre forme di sostegno economico allo studio. Tali interventi devono tener conto del merito e delle condizioni economiche degli studenti in conformità alla normativa vigente.
  4. L'Accademia attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione artistica, culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della società.
  5. L'Accademia organizza le attività di tutorato e di orientamento degli studenti, allo scopo di agevolare la corretta individuazione del percorso formativo e promuovere il rapporto con il mondo del lavoro già durante il corso degli studi.
  6. Al fine di consentire un più proficuo rapporto tra docenti e studenti, il Consiglio Accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate previste dal relativo regolamento, sentito il Consiglio di Amministrazione e la Consulta degli Studenti, può determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studi.
  7. Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Accademia attraverso il pagamento di contributi determinati in relazione a standard di costi dei servizi didattici, nonché in riferimento al reddito e al merito.

Art. 5 - Rapporti con l'esterno

  1. L'Accademia, nell'ambito delle proprie finalità, sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi territoriali, nazionali, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca artistica e con enti pubblici ed enti e soggetti privati.
  2. L'Accademia realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema scolastico, educativo e della formazione professionale.
  3. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Accademia può sviluppare attività di consulenza, di produzione, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l'Accademia può partecipare, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n.341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

Titolo II - Organi dell'Accademia

Art. 6 - Organi dell'Accademia

  1. Sono organi dell'Accademia:
    1. il presidente;
    2. il direttore;
    3. il consiglio di amministrazione;
    4. il consiglio accademico;
    5. il collegio dei professori;
    6. la consulta degli studenti;
    7. il nucleo di valutazione;
    8. il collegio dei revisori;
  2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni. I componenti di tali organi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
  3. I compensi dovuti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti definiti dal decreto Ministeriale di cui al comma 3 dell'art.4 del DPR 132 /2003.

Art. 7 – Presidente

  1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'art.6 comma 1 del D.P.R. n°132 del 28.O2.2003. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
  2. Il presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.
  3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
  4. Il presidente adotta, ai sensi dell'art.14 comma 4 del D.P.R. 132 del 28.02.2003, con proprio decreto, i regolamenti interni, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.

Art. 8 – Direttore

  1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle attività e alle collaborazioni per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico. In particolare il direttore:
    1. stipula convenzioni con altre Accademie e con Università italiane e straniere per l'attuazione di progetti, attività culturali, didattiche, di ricerca e produzione artistica;
    2. sovrintende sulle attività di formazione, di ricerca e produzione e sui relativi servizi dell'Accademia;
    3. convoca e presiede il consiglio accademico e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
    4. convoca e presiede il collegio dei professori, stabilisce l'ordine dei lavori e ne cura l'attuazione delle deliberazioni;
    5. nomina le commissioni per gli esami e ne fissa il calendario su proposta delle strutture didattiche interessate, come da regolamento didattico;
    6. è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;
    7. predispone la relazione annuale sulle attività dell'Accademia, in collaborazione col consiglio accademico,
    8. è componente di diritto, con voto deliberante, del consiglio di amministrazione;
    9. si avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, di un vicedirettore e di delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Accademia, e nominati con propri decreti, nei quali sono precisati i compiti e i settori di competenza; il direttore vicario, designato fra i professori di ruolo, supplisce il Direttore, in tutte le funzioni che non siano a questi espressamante riservate da specifica disposizione regolamentare e legislativa, nei casi di impedimento o di assenza, nonché per gli atti di ordinaria amministrazione in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio e fino all'entrata in carica del nuovo eletto;
    10. in caso di dimissioni, presentate e confermate, il professore con maggiore anzianità di servizio provvede, entro i 60 giorni successivi alla conferma delle dimissioni, alla indizione delle votazioni per l'elezione del nuovo direttore.
  2. Il direttore è eletto dai docenti e assistenti dell'istituzione, tra i docenti, anche di altre istituzioni A.F.A.M., in possesso di particolari requisiti di professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a della legge 508/99.
  3. In sede di prima applicazione e sino all'adozione del predetto regolamento, il direttore è eletto tra i docenti di ruolo in servizio da almeno cinque anni nelle istituzioni A.F.A.M. in possesso di esperienza professionale e di direzione, o di vice direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
  4. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.
  5. Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
  6. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
  2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:
    1. il presidente;
    2. il direttore;
    3. un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal Consiglio accademico;
    4. uno studente designato dalla consulta degli studenti;
    5. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati;
  3. Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, che contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
  4. I consiglieri di cui al comma 2 lett. e) e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
  5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.
  6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. In particolare:
    1. delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
    2. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3,lettera a), del D.P.R. 132/03 la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
    3. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto
      consuntivo;
    4. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. Tale definizione è approvata dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
    5. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.
    6. approva il regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, sentito il consiglio accademico;
    7. determina l'ammontare dei contributi richiesti agli studenti;
    8. delibera l'eventuale costituzione di appositi comitati per la gestione di progetti finanziati o cofinanziati con fondi comunitari, nazionali e di Accademia, sentito il Consiglio accademico;
    9. delibera le risorse e le strutture necessarie allo svolgimento dei compiti della consulta degli studenti;
    10. delibera il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
    11. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento dell'Accademia, dallo statuto e dai regolamenti;
  7. Il consiglio di amministrazione assume le sue deliberazioni a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 10 - Consiglio accademico

  1. Il consiglio accademico è composto da 9 (nove) componenti.
  2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
    1. sei tra docenti di ruolo dell'istituzione, con almeno cinque anni di servizio, eletti dal corpo docente, che abbiano svolto attività culturale e professionale nel campo artistico, della produzione e della ricerca;
    2. due studenti designati dalla consulta degli studenti.
  3. ll consiglio accademico:
    1. determina il piano d'indirizzo, la programmazione, la promozione e il coordinamento delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, e ne verifica l'attuazione;
    2. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica;
    3. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentita la consulta degli studenti;
    4. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma7, lettera e), della predetta legge;
    5. delibera il calendario accademico;
    6. determina i criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;
    7. esprime parere al consiglio di amministrazione in merito all'ammontare dei contributi degli studenti;
    8. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio d'Amministrazione
  4. Il Consiglio accademico, nell'adempimento delle sue funzioni, si avvale dei pareri, indicazioni e proposte avanzati dal collegio dei professori ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 132/03.

Art. 11 - Collegio dei professori

  1. Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo convoca e lo presiede, da tutti i docenti e assistenti in servizio presso l'Accademia;
  2. Il collegio dei professori:
    1. esprime parere sulla costituzione e modificazione delle strutture didattiche e di ricerca;
    2. esprime parere sui criteri per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio, in campo scientifico e didattico;
    3. esprime parere sulle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica.

Art. 12 - Consulta degli studenti

  1. La consulta degli studenti è l'organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Accademia;
  2. La consulta degli studenti è composta da un numero di studenti, eletti dagli iscritti dell'Accademia, proporzionato agli stessi come da art. 12, comma 1 del D.P.R. 132/03; ad essi si aggiungono i rappresentanti degli stessi nominati nel Consiglio Accademico di cui all'art. 10 del presente Statuto;
  3. La consulta degli studenti esercita le funzioni consultive e propositive previste dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, e avanza richieste e indicazioni al consiglio di amministrazione e al consiglio accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.

Art. 13 - Nucleo di valutazione

  1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
  2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
    1. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
    2. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sull base dei criteri generali daterminati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il Cnam; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
    3. acquisisce, periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto sulla relazione annuale di cui alla lettera b).
  3. L'Accademia assicura al nucleo di valutazione la piena autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1988, n.88.
  3. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.
  4. Ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Titolo III - Uffici ed Organizzazione Amministrativa

Art. 15 - Uffici ed organizzazione amministrativa

  1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia.
  2. Alle strutture di cui al comma 1 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia.
  3. L'incarico di direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'Accademia, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
  4. L'incarico di cui al comma 3 può essere attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Accademia, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto Legislativo 3 marzo 2001, n. 165.

Titolo IV - Norme finali e transitorie

Art. 16 - Norme finali e transitorie

Fa parte integrante del presente Statuto, costituendone fonte normativa, il seguente Allegato A - Fonti Normative dell'Istituto - contenente le procesure di adozione dello stesso Statuto, del Regolamento Didattico, del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, del Regolamento degli uffici amministrativi.

 

* Annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 6451/09.


 

Allegato A

Fonti normative dell'Istituto

Statuto

  1. Lo Statuto è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
  2. È trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
  3. Lo Statuto, approvato ai sensi del comma precedente, entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Istituto.
  4. La revisione dello Statuto avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Regolamento didattico

  1. Il Regolamento Didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.
  2. È deliberato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli studenti.
  3. In sede di prima applicazione il Regolamento Didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio d'Amministrazione.
  4. Il testo del Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, acquisito il parere del Cnam, esercita il controllo.
  5. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'istituto.
  6. La revisione del Regolamento didattico avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità

  1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'istituto.
  2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
  3. In sede di prima applicazione il Consiglio di Amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti e delibera, secondo uno schema-tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  4. Il testo del Regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.
  5. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'istituto.
  6. La revisione del Regolamento di amministrazione, finanze e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Regolamento degli Uffici Amministrativi

  1. Il Regolamento degli Uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.
  2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio d'Amministrazione sentito il Consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento funzione pubblica.
  3. Il Regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'istituto.
  4. La revisione del Regolamento degli Uffici amministrativi avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.