Regolamento della Consulta degli Studenti
Accademia di Belle Arti di Bari
ART. 1 (Natura Giuridica e finalità)
1. La Consulta degli Studenti è un organo istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Bari.
2. Ha la funzione di rappresentanza degli studenti regolarmente iscritti all’interno dell’istituto.
3. L’istituzione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta
deve garantire ufficialmente un suo spazio operativo, con adeguata strumentazione che consenta l'autonomo sviluppo delle sue attività.
L’aula dove si riunisce la Consulta deve essere chiaramente identificabile al suo esterno e deve avere al suo interno tutto l'occorrente per essere operativa.
Ai sensi dello Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Bari (Legge 21/12/1999 n° 508 e D.P.R. n° 132 del 28/02/2003).
ART.2 (Compiti e funzioni)
1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti ogni tre anni dagli studenti in possesso dei requisiti di elettorato attivo in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti.
2. La Consulta è convocata in prima seduta dal Direttore dell'Accademia entro 20 giorni dalla convalida del risultato elettorale.
Ai sensi dell’ art. 12, comma 1 D.P.R. 132 del 28/02/03 fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico.
La designazione di tali cariche potrà avvenire discrezionalmente da parte della Consulta tra membri interni eletti in seno alla stessa o esterni non facenti parte dell’organo, ma in possesso dei requisiti previsti per l’elettorato passivo.
3. Sono nominati in sede di Consulta un Presidente un Vice Presidente e un Segretario. Inoltre, ai sensi dello Statuto dell’Accademia, la Consulta degli Studenti designa, tra i suoi membri, due rappresentanti in seno al Consiglio Accademico ed un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
4. La Consulta ha durata triennale e ogni suo membro è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
ART. 3 (Il Presidente)
1. Eletto a maggioranza tra i membri della Consulta, il Presidente è il rappresentante di riferimento dell’organo e rimane in carica per la durata del mandato della Consulta.
2. Si fa garante per i documenti protocollati e della correttezza dei verbali, vigila sul corretto funzionamento della Consulta e sul rispetto del regolamento, rispondendone direttamente al Direttore.
3. Il Presidente convoca le riunioni della Consulta almeno una volta al mese, le presiede fissando e assicurando il rispetto dell’ordine del giorno e garantendo il loro corretto svolgimento secondo le modalità previste dal regolamento.
4. Ha inoltre il compito di protocollare ogni atto o assicurarsi che esso venga effettuato, controfirmandone ognuno dei suddetti.
5. Il Presidente ha il diritto di voto nelle decisioni come un normale componente della Consulta, nel caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente risulta determinante.
6. Il Presidente al termine del suo mandato rimane in carica sino alla composizione della nuova Consulta, al fine di garantire il termine esecutivo dei progetti proposti dalla Consulta uscente.
7. Può decadere dall’incarico per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica, in seguito a sfiducia motivata della Consulta, per assenze prolungate e ingiustificate, per gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri.
8. In caso di decadimento la carica viene assunta dal membro più anziano della Consulta, in attesa di nuove elezioni, che devono aver luogo entro un mese.
9. L’elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto, e sono candidabili tutti i componenti della Consulta stessa. E' Considerato eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Qualora non sia raggiunta detta maggioranza, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
10. Il Presidente è responsabile della sede e delle attrezzature utilizzate dalla Consulta e risponde direttamente di ciò al Direttore dell’Accademia.
ART. 4 (Il Vice-Presidente)
l. Il Vice Presidente sostituisce il presidente nei suoi compiti e nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso o su sua delega.
2. Il Vice Presidente è eletto con le medesime procedure e nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente.
3. Può decadere dall’incarico per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica, in seguito a sfiducia motivata della Consulta, per assenze prolungate e ingiustificate, per gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri.
ART. 5 (Il Segretario)
1. Eletto a maggioranza dai membri della Consulta, il Segretario ha la funzione di redigere i verbali delle riunioni.
2. In caso di mancanza del Presidente, e del Vice Presidente ne assume i compiti, delegando la stesura del verbale ad un altro membro della Consulta deciso in sede di riunione.
3. All’inizio di ogni seduta viene letto e firmato dal Presidente il verbale della seduta precedente.
4. Le delibere sono immediatamente operative.
5. Devono essere consegnati al Segretario tutti i documenti e gli atti inerenti alle riunioni della Consulta, alle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, oltre alle varie documentazioni raccolte dai membri della Consulta.
6. Il verbale di seduta andrà aggiunto nel registro verbali della Consulta stessa. Questo ha valore di atto pubblico.
7. Nel verbale deve configurare:
a. L'ordine del giorno;
b. il numero dei membri presenti nell'atto dell'appello iniziale e ogni eventule variazione nel corso della riunione;
c. il nome dei membri assenti con o senza giustificazione;
d. il riferimento agli atti e ai documenti considerati;
e. precisa attestazione delle delibere proposte e messe in atto, laddove l'argomento lo richieda;
f. Esatto resoconto dei risultati di ogni votazione;
ART. 6 (Rappresentanti nel Consiglio Accademico)
1. Ogni rappresentante della Consulta, per le designazioni delle rappresentanze per il Consiglio Accademico può proporre un nominativo candidabile, scelto sia tra membri esterni che tra membri interni alla Consulta.
2. Raccolti i nominativi dei candidati, ciascun rappresentante eletto come membro della Consulta, esprime due preferenze.
3. Risultano eletti i due candidati con il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il candidato più anziano d’età.
4. L’incarico di rappresentante nel Consiglio Accademico ha durata triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.
5. Il mandato triennale di ogni membro nel Consiglio Accademico può decadere per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica, in seguito a sfiducia della Consulta.
6. In caso di decadenza o rinuncia la Consulta si riunisce per una ulteriore designanzione.
7. I rappresentanti hanno l’obbligo di attenersi alle indicazioni espresse e indicate dalla Consulta degli Studenti e devono rendere conto, in sede di Consulta, del loro operato attraverso i verbali e i resoconti orali delle riunioni del Consiglio Accademico
ART. 7 (Rappresentante in Consiglio di Amministrazione)
1. La designazione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità descritte per i rappresentanti nel Consiglio Accademico.
L’ incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione decade dopo tre anni dalla sua nomina ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
2. Il rappresentante ha l’obbligo di attenersi alle indicazioni espresse e fornite dalla Consulta degli studenti e deve rendere conto, in sede di Consulta, del suo operato attraverso i verbali e i resoconti orali delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.
ART. 8 (Procedure per il reintegro rappresentanti)
1. In caso di anticipata cessazione dall’incarico da parte di uno o più studenti designati in seno agli organi di governo e gestione, i componenti della Consulta sono convocati obbligatoriamente dopo 3 giorni, a seguito di lettera di dimissioni indirizzata all’organo competente e alla Consulta stessa.
2. La nuova designazione avviene secondo le modalità descritte precedentemente, per ciascuna tipologia.
3. Nel periodo fra la cessazione dall’incarico e la nuova designazione, le funzioni del rappresentante mancante sono assunte ad interim dal Presidente della Consulta o, in caso di indisponibilità o sovrapposizione di incarichi, da altro rappresentante della Consulta delegato.
4. Il mandato triennale di ogni membro della Consulta può decadere per cessazione del corso di studi, per rinuncia spontanea alla carica o in seguito a sfiducia della Consulta, a seguito di gravi omissioni e mancato svolgimento dei propri doveri o a causa di più di tre assenze ingiustificate consecutive.
5. Per assenze ingiustificate si intende mancata conferma della convocazione e la successiva assenza sprovvista di giustificata causa (malattia, impegni negli organi istituzionali e impegni lavorativi presi precedentemente).
6. Per quanto riguarda i rappresentanti nel Consiglio d’Amministrazione, Consiglio Accademico, Presidente e Segretario, la sfiducia viene a seguito di un voto di maggioranza (la metà più uno dei componenti) della Consulta per giustificato motivo.
7. La Consulta, inoltre, si scioglie in seguito alla rinuncia dell’incarico da parte della maggioranza dei suoi componenti. E' costituita immediatamente una commissione per sostituire provvisoriamente la Consulta in attesa delle di nuove elezioni indette dal Direttore.
ART. 9 (Convocazione)
1. La Consulta è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, o secondo le modalità prescelta secondo le indicazioni decise in sede della riunione precedente.
2. L’atto di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo del ritrovo in cui sarà svolta la riunione, nonché l’ordine del giorno ed ogni ulteriore indicazione utile al corretto svolgimento dei lavori.
3. Le modalità di convocazione possono avvenire telefonicamente, via e-mail o per mezzo di raccomandata a mano. Per garantire l’efficacia della comunicazione occorre dare conferma della avvenuta comunicazione della convocazione, indicando la propria presenza o assenza entro e non oltre due giorni dalla data fissata dal Presidente.
4. I membri della consulta, presa visione della riunione, sono tenuti a comunicare, telefonicamente o tramite mail, al Presidente la loro presenza e le eventuali proposte per l’O.d.g.
ART. 10 (Svolgimento delle riunioni)
1. Le riunioni della Consulta degli Studenti sono valide solo in presenza del numero legale, che è fissato nella metà più uno dei membri che la compongono.
2. Le decisioni vengono prese a maggioranza tramite votazione con alzata di mano o per appello nominale. Nel caso esplicitamente richiesto da almeno due dei componenti si procede per scrutinio segreto.
3. Il Segretario addetto alla verbalizzazione delle sedute, prima della discussione dei punti all’O.d.g, procede con la lettura del verbale della seduta precedente per l’approvazione. Il verbale deve essere sottoscritto dei presenti nella precedente riunione dei membri della Consulta e dal Presidente.
4. Le riunioni della Consulta sono aperte con la lettura dell’Ordine del Giorno, si procede con la presentazione dei documenti che risultano validi solo se accompagnati da sufficiente documentazione, che deve essere fornita obbligatoriamente a tutti i membri della Consulta, inoltre le richieste portate in riunione devono avere una stilatura definitiva.
5. Il Presidente è tenuto a concedere ad ogni componente la parola evitando sovrapposizioni e discussioni, cercando di non rallentare l'operatività della Consulta.
6. La discussione è regolata dal Presidente, che può fissare una durata massima degli interventi allo scopo di mantenere la discussione equilibrata e stila l’ordine d’iscrizione a parlare.
7. Il Presidente è tenuto a concedere immediatamente la parola, anche al di fuori dell’ordine di iscrizioni a parlare, qualora sia richiesta per una mozione d’ordine. Può essere concessa la parola per il fatto personale, anche al di fuori dell’ordine di iscrizione a parlare.
8. Nel caso in cui si presentassero problemi non risolvibili in termini ragionevoli, il Presidente è tenuto a congelare l'argomento sollevato e le relative richieste per riparlane nelle sedute successive .
9. Il verbale stilato è dato in consegna al Segretario, o in mancanza di esso al Vice Presidente. Ogni altro verbale stilato, manomesso o rettificato da un altro membro della Consulta risulta invalidato. Il Segretario, o suo sostituto, è tenuto a confermare il verbale in seduta e a consegnarlo al Presidente il quale provvederà entro 2 giorni a protocollare il documento.
ART. 11 (Verbali )
1. Per ogni seduta della Consulta viene redatto, dal Segretario, il verbale.
2. Nel verbale deve configurare:
a) L'ordine del giorno;
b) il numero dei membri presenti nell'atto dell'appello iniziale e ogni eventuale variazione nel corso della riunione;
c) il nome dei membri assenti con o senza giustificazione;
d) il riferimento agli atti e ai documenti considerati;
e) precisa attestazione delle delibere proposte e messe in atto, laddove l'argomento lo richieda;
f) Esatto resoconto dei risultati di ogni votazione;
Art. 12 (L’ ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI)
1. L’assemblea degli studenti viene convocata almeno una volta a semestre dalla Consulta che, in caso di necessità, potrà convocare assemblee straordinarie.
2. La richiesta di assemblea deve essere inoltrata al Direttore dell'Accademia almeno due
settimane prima della data prefissata.
3. L’assemblea ha la funzione di informare gli studenti sull’operato della Consulta e dei membri eletti al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione. Durante l’assemblea possono essere espressi pareri, inoltrate richieste e formulate proposte alla
Consulta degli Studenti.
4. All’inizio di ogni assemblea vengono nominati un Presidente e un Segretario.
5. Il Presidente dell’assemblea, figura distinta dal Presidente della Consulta degli Studenti, presiede l’assemblea e coordina i vari interventi.
6. E’ nominato a rotazione tra i rappresentanti della Consulta.
7. Il Presidente dell’assemblea può richiedere l’allontanamento dalla sala degli individui che
risultino di impedimento ad un sereno e corretto svolgersi dell’attività assembleare.
8. Il Segretario, anch’esso soggetto distinto dal Segretario della Consulta degli Studenti, redige il verbale dell’Assemblea ed è scelto a rotazione tra gli studenti.
9. I verbali oltre che dal Segretario dell’assemblea, vengono sottoscritti dai membri della Consulta.
Art. 13 (RINNOVO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI: INDIZIONE DELLE
ELEZIONI)
1. Le elezioni dei componenti della Consulta degli Studenti, su richiesta del Presidente della
Consulta, sono indette dal Direttore dell’Accademia in via ordinaria ogni triennio accademico, con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
Sono indette elezioni suppletive nei casi in cui occorra assicurare il funzionamento dell’organo integrandone il numero dei componenti.
2. La richiesta delle elezioni per il rinnovo della Consulta degli Studenti deve essere presentata al Direttore dell'Accademia almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
Se la richiesta riguarda la sostituzione dei membri decaduti, il termine è di un mese dalla cessazione dell’incarico.
3. I relativi bandi sono affissi all’Albo dell’Accademia ed indicano il luogo, le date e gli orari di svolgimento delle votazioni, i termini per la presentazione delle candidature e i requisiti per
l’elettorato attivo e passivo.
Art. 14 (ELETTORATO)
1. L’elettorato attivo è attribuito agli studenti che, risultino regolarmente iscritti ai corsi dell'Accademia.
2. L’elettorato passivo spetta agli studenti che disponendo dell’elettorato attivo, sono in possesso
dei seguenti requisiti:
- non avere riportato gravi sanzioni disciplinari, per le quali non siano stati riabilitati;
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato oppure puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.
3. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 48 ore dalla data di pubblicazione delle
candidature.
Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti dal Regolamento e devono essere fatte pervenire alla Consulta, tramite la modulistica disponibile presso la segreteria dell’Accademia.
Tale modulo, debitamente compilato dovrà pervenire alla Consulta entro sette giorni dalla
pubblicazione del bando elettorale.
4. La Consulta verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto degli stessi, dispone
l’esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
5. L’elenco delle candidature, ordinato in base alla presentazione della domanda, è affisso all’Albo dell’Accademia almeno sette giorni prima delle date stabilite per le elezioni.
6. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 48 ore dalla data di pubblicazione delle liste. Nessun candidato può far parte del Seggio Elettorale.
7. Mediante manifesto affisso almeno tre giorni prima della data delle elezioni, la Commissione Elettorale rende pubblica l'ubicazione dei seggi presso cui si svolgeranno le elezioni.
Art. 15 (COMMISSIONE ELETTORALE)
La gestione delle operazioni elettorali è svolta da una apposita Commissione Elettorale nominata con decreto del Presidente della Consulta.
1. Il Seggio Elettorale è composto da:
a) Un presidente e due scrutatori, nominati dalla Commissione Elettorale e scelti tra gli studenti aventi diritto che non figurano tra i candidati;
b) Un segretario, nominato dal presidente scelti tra gli studenti aventi diritto che non figurano tra i candidati.
Il Seggio Elettorale si insedia prima dell’inizio delle rispettive votazioni, e procede alle operazioni preliminari di propria competenza:
a) il controllo dei locali e delle urne;
b) la predisposizione di un numero sufficiente di schede, contrassegnate dal timbro dell’Accademia , e firmate da un componente del Seggio Elettorale.
2. Il Seggio Elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti più opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale, dandone atto nei rispettivi verbali.
3. Per la validità delle operazioni di competenza del Seggio Elettorale è prescritta la presenza di almeno tre componenti.
4. Il Seggio apre nelle ore e nei giorni indicati per le votazioni, il presidente provvede alle
operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.
5. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente del Seggio di riferimento e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome e nome nell’apposito elenco degli elettori.
6. Il voto, individuale e segreto, è espresso scrivendo il cognome e nome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione.
In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda deve essere indicata anche la data di nascita dei candidati
Il numero di preferenze verrà stabilito in base ai rappresentanti da eleggere.
7. Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito, quelle su cui siano stati apposti segni di riconoscimento e quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.
8. Al termine dello scrutinio il presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
9. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi verbali, sottoscritti dai componenti il Seggio.
10. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla Consulta cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate contenenti voti validi, quelle contenenti voti contestati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede annullate.
11. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Accademia.
12. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, sono eletti i
candidati più anziani di età.
13. Entro tre giorni dall’affissione all’Albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione.
14. La decisione è pubblicata all’Albo dell’Accademia.
15. Il Direttore, con proprio decreto, nomina gli studenti eletti nella Consulta degli studenti.
Art. 15. (MODIFICHE ALLO STATUTO)
1.Il Regolamento può essere modificato per delibera dalla maggioranza dei membri della Consulta.
2. Le proposte di modifica al Regolamento possono essere presentate da ciascun membro della
consulta.
3. Il Regolamento modificato è stato inviato al Consiglio Accademico per il parere di competenza ed al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione finale che è avvenuta durante il Consiglio d’Amministrazione 4 aprile 2011.
Bari, 3 settembre 2010
In fede
I rappresentanti della Consulta degli studenti
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